Prioritari i diritti del bambino

Il 10 marzo la Corte Suprema di Cassazione si pronunciava per l'espulsione di un genitore irregolare di nazionalità albanese il cui figlio minorenne frequenta la scuola in Italia. Decisione che ribalta la precedente sentenza che invece, per il diritto allo studio e agli affetti familiari del bambino, permetteva al genitore di rimanere nel nostro paese.

Davanti a questo fatto c'è stata una presa di posizione di Franco Occhiogrosso, giudice minorile e presidente del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza che commenta, come riportato in un articolo dal portale del Centro nazionale www.minori.it: “È una decisione che non tiene conto dell'interesse superiore del minore, sancito anche dalla nostra legislazione. La Cassazione si incontri a sezioni unite per dare un orientamento finalmente univoco, per fare definitiva chiarezza e per affermare e ribadire il principio dell'interesse superiore del minore”. Secondo il giurista, dalla Cassazione sono stati contraddetti gli articoli 10 e 11 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo.

L'Italia è tra i 193 paesi che hanno ratificato la Convenzione ONU entrata in vigore il 2 settembre 1990. Nel nostro paese è stata approvata il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. L'Italia, il 20 novembre di ogni anno - giorno in cui venne firmata la Convenzione - celebra la Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza istituita con la legge 451 del 1997. (sp)

Approfondimenti
Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza
Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo (file pdf 92kb)


Gli articoli contraddetti:

Articolo 9

1.Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2.In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3.Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.

4.Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

1.In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2.Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, ed in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Ultimo aggiornamento: 28/06/2012 - 10:16