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Accesso civico semplice
L’istituto dell’accesso civico, introdotto dall’art. 5, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (cosiddetto “Decreto Trasparenza”), riconosce a chiunque il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare in rete pur avendone l’obbligo ai sensi della normativa vigente.
Con lo strumento dell’accesso civico (indicato anche come “semplice” per distinguerlo dal successivo “generalizzato”) chiunque può vigilare, tramite la consultazione del sito istituzionale, e in particolare della sezione “Amministrazione trasparente”, sulle attività svolte dall’Istituto degli Innocenti e sulla correttezza della pubblicazione dei relativi dati ed informazioni.
Accesso civico generalizzato
L’art. 5, comma 2, del Decreto Trasparenza stabilisce che, al fine di garantire forme diffuse di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni, chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti in possesso di una pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (cosiddetto accesso civico generalizzato).
Tale previsione è stata introdotta dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato alcune modifiche al Decreto Trasparenza, introducendo un diritto di accesso più ampio rispetto a quello già contenuto nell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, e che richiama quello tipico degli ordinamenti giuridici dell’area anglosassone la cui trasposizione legislativa è nota come Freedom of Information Act (FOIA). Con il FOIA è introdotto un principio innovatore di partecipazione e controllo il più ampio possibile al fine di perseguire e raggiungere l’obiettivo della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.
L’accesso civico generalizzato, che consente a chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, trova limite solo nel rispetto degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti e specificati nell’art. 5-bis (esclusioni e limiti) del D. Lgs. 33/2013.
Modalità di richiesta
In entrambi i casi, Accesso civico semplice ai sensi art. 5, comma 1 e Accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, la richiesta di accesso può essere presentata da chiunque attraverso un’istanza (redatta secondo i fac-simile disponibili in questa pagina) che non richiede motivazione e che deve indicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
Il rilascio dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione dei materiali.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Per ulteriori approfondimenti sulla procedura è possibile consultare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Istituto degli Innocenti
A chi rivolgersi
In caso di accesso civico semplice, ovvero quando abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale, l’istanza deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, usando il fac simile “A”.
In caso di accesso civico generalizzato l'istanza è presentata alternativamente ad uno dei seguenti servizi, utilizzando il fac simile “B”:
• al Servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
• al Servizio Segreteria generale, sistemi IT e Museo degli Innocenti;
• Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Le istanze possono essere presentate via PEC all’indirizzo istitutodeglinnocenti@pec.it, tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@istitutodeglinnocenti.it, a mano in orario di apertura al pubblico del Servizio Segreteria generale, sistemi IT e Museo degli Innocenti.
Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: Direttore Generale
Per chiarimenti è possibile contattare il Servizio Segreteria generale, sistemi IT e Museo degli Innocenti ai numeri 0552037329*393*361*272
Controinteressati
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
Richiesta di riesame
In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per a Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine 20 giorni.
Ricorso
Avverso la decisione dell’amministrazione competente, il richiedente può proporre ricorso al TAR.
Allegati
A Fac simile istanza Accesso civico “semplice” (art. 5, comma 1 D. Lgs. 33/2013)
B Fac simile istanza Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2 D. Lgs. 33/2013)
Registro degli accessi
Disponibile come allegato a fondo pagina
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Ultimo aggiornamento: 21/07/2022 - 16:01